STATUTO

Statuto Associazione Ricerca
Innovazione e selezione per la Bufala

Titolo I – Costituzione sede durata scopi

ART. 1 – Costituzione

E’ costituita con sede in Piedimonte Matese alla via Cila, 2 un’associazione denominata “Ricerca innovazione e selezione per la bufala” definita, anche in forma abbreviata, “RIS bufala”. L’associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale, ed ha struttura democratica ed è regolata dal presente Statuto.

ART. 2 – Attività

  1. L’associazione è un ente senza fine di lucro e, pertanto, non può distribuire utili ai soci, svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e all’estero e, con deliberazione dell’Assemblea, può costituire uffici distaccati e può aderire, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ad organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini, nel rispetto della propria autonomia, indipendenza giuridica, economica, finanziaria ed organizzativa.
  2. L’eventuale adesione ai predetti Enti non comporta obbligo ad accettarne lo Statuto, né a fruire dei servizi e modelli organizzativi attivati dagli Enti stessi.

ART. 3 – Durata

  1. L’Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e, ove occorra, anche all’estero.
  2. La sua durata è illimitata.

ART. 4 – Scopi

L’Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione della specie bufalina. RIS bufala persegue inoltre finalità di solidarietà sociale, promuove e sostiene ogni attività a tutela del benessere animale e nello specifico della bufala oltre a promuovere la sintonia con la terra.

In Particolare:

  1. nel quadro delle direttive impartite dal MIPAAFT e dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione, RIS bufala cura la tenuta del Libro Genealogico della specie bufalina, svolge l’attività di Ente Selezionatore e predispone programmi genetici da sottoporre per l’approvazione all’Autorità Competente;
  2. promuove il miglioramento genetico in generale e della bufala in particolare;
  3. sostiene la valorizzazione economica dei prodotti in generale e della bufala in particolare;
  4. promuove il benessere animale, ed in particolare della bufala e la protezione dell’ambiente;
  5. sostiene la salvaguardia della biodiversità e della variabilità genetica in generale ed in particolare per la bufala italiana attraverso lo svolgimento del miglioramento genetico;
  6. difende i diritti degli animali in generale in quanto essere senzienti e promuove campagne di sensibilizzazione per migliorare la relazione uomo- animale-natura e in particolare la bufala;
  7. promuove gli studi e la ricerca e la diffusione di tecniche mediche veterinarie e comparate volte a migliorare le cure e a diminuire le sofferenze degli animali ed in particolare della bufala;
  8. promuove tecniche e filosofie atte a tutelare e valorizzare l’allevamento bufalino in armonia con la natura;
  9. organizza progetti di sperimentazione con aziende agricole e nello specifico con quelle bufaline;
  10. promuove attività ludiche e didattiche con asili scuole e comunità per sensibilizzare i bambini alla cultura ambientale e al rispetto degli animali ed in particolare della bufala;
  11. in relazione ai precedenti punti organizza gruppi di studi composti da associati e professionisti esterni per approfondire concetti di biosostenibilità e di biodinamica dei processi produttivi nell’allevamento in generale ed in particolare nell’allevamento bufalino nazionale ed internazionale;
  12. l’associazione accoglie, sviluppa, promuove, assiste, favorisce, coordina le attività e/o le manifestazioni delle imprese e delle organizzazioni che lavorano e producono utilizzando criteri di sostenibilità ambientale, mantenimento delle identità ed unicità dei prodotti ed in particolare quelli bufalini;
  13. favorisce collaborazioni con enti pubblici o privati e professionisti nazionali ed internazionali che perseguono o vogliono approfondire le tematiche citate stipulando contratti ed accordi con altre associazioni, con terzi e/o con propri associati;
  14. promuove iniziative sociali e commerciali atte a valorizzare l’importanza del benessere anche ai fini produttivi in particolare il benessere bufalino;
  15. l’associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per tutti gli associati, promuovendo le loro attività in ambito nazionale così come all’estero, secondo principi di mutualità; e per altre imprese, associazioni, enti, categorie, centri, o persone fisiche che perseguiranno finalità analoghe, complementari o che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell’associazione;
  16. sostiene la formazione, di professionisti che riconoscono il fondamentale concetto di interazione uomo-animale-territorio in generale ed in particolare uomo-bufala-territorio;
  17. laddove fosse necessario l’associazione interverrà nella denuncia di abusi e maltrattamenti degli animali in generale ed in particolare della bufala a supporto di enti pubblici e privati;
  18. RIS bufala potrà inoltre partecipare a convegni, simposi, congressi e progetti di studio aventi per oggetto le tematiche inerenti ai punti citati;
  19. potrà diffondere e distribuire materiale informativo;
  20. RIS bufala potrà comunque svolgere qualsiasi attività necessaria o comunque connessa al conseguimento dei fini sociali; tra l’altro potrà, per attuare i suoi compiti istituzionali, possedere, gestire, prendere e dare in locazione attrezzature mobili e immobili e quant’altro ritenuto necessario per il raggiungimento dei suoi fini;
  21. programma, coordina ed effettua attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e con particolare riguardo al comparto bufalino;
  22. progetta e promuove l’attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, nonché del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all’attività dell’allevamento del bestiame.

Titolo II – degli associati

ART. 5 – Requisiti degli associati

  1. Sono membri dell’associazione i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci fruitori.
  1. i soci fondatori sono i soci così come indicati nell’atto costitutivo del 9 novembre 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 3743, serie 3 del 26 novembre 2014;
  2. I soci ordinari sono gli allevatori con almeno 10 soggetti (maschi o femmine) in età riproduttiva iscritte al Libro Genealogico della Bufala Mediterranea Italiana, che conducono aziende agricole in forma singola o collettiva;
  3. I soci fruitori sono allevatori con almeno 10 soggetti (maschi o femmine) in età riproduttiva iscritte al Libro Genealogico della Bufala Mediterranea Italiana, che conducono aziende agricole in forma singola o collettiva.

I soci ordinari ed i soci fruitori che conducono in forma collettiva un allevamento, con atto deliberativo valido ai fini di legge, individuano la persona abilitata a rappresentare l’allevamento negli organi sociali dell’Associazione.

Gli allevatori che conducono l’allevamento in forma singola, con atto deliberativo valido ai fini di legge, possono delegare a parenti in linea diretta di primo grado, la rappresentanza in sede di organi sociali dell’Associazione.

ART. 6 – Iscrizione

  1. Gli Allevatori, di cui all’art. 5 che non hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione e che intendano farne parte devono inoltrare domanda al Comitato Direttivo dell’Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto.
  2. Sull’ammissione dei Soci delibera il Comitato Direttivo.

ART. 7 – Quota di iscrizione e contributi

  1. Il numero dei soci è illimitato.

I soci ordinari, per esercitare i diritti sociali, devono essere in regola con le quote associative ordinarie stabilite dal CD, e hanno diritto a partecipare alle assemblee con diritto di voto, a partecipare a tutte le attività promosse, ad accedere alle cariche sociali e ad accedere alle cariche associative ed a prendere visione di tutti i deliberati e dei documenti di gestione. I soci fruitori potranno versare un contributo volontario simbolico e potranno partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione. Hanno facoltà di sottoporre al CD eventuali suggerimenti per migliorare ed incrementare le attività dell’associazione.

2. L’associazione trae risorse economiche per il funzionamento delle proprie attività da:

L’associazione trae risorse economiche per il funzionamento delle proprie attività da:

  1. Quote associative ordinarie;
  2. Quote associative progressive;
  3. Contributi sociali;
  4. Contributi privati nazionali ed internazionali;
  5. Contributi dello Stato o di istituzioni pubbliche anche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  6. Rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. Lasciti e donazioni private di beni mobili e immobili;
  8. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Le quote associative ordinarie sono determinate annualmente dal Comitato Direttivo e danno diritto ai diritti sociali.

3. Le quote associative progressive sono determinate annualmente dal Comitato Direttivo secondo un principio di proporzionalità dei capi iscritti al Libro Genealogico dallo stesso adottato.

4. Le quote di partecipazione ed i contributi suddetti sono intrasmissibili per atto tra vivi, non sono rivalutabili, né rimborsabili agli Associati in caso di recesso.

5. E’ fatto divieto distribuire l’utile tra i soci il quale quindi verrà reinvestito nell’attività associativa. E’ possibile rimborsare però eventuali prestazioni professionali documentate degli stessi e rimborsare eventuali spese documentate derivanti da trasferte autorizzate da Comitato Direttivo (CD).

ART. 8 – Diritti sociali

  1. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti, adempienti ai doveri statutari ed in regola con il versamento, al 31 dicembre dell’anno precedente, delle contribuzioni di cui all’art. 7.
  2. L’Associazione adotta un proprio Regolamento associativo, caratterizzato dai principi di autonomia ed indipendenza, rappresentatività territoriale e democraticità nella composizione degli organi statutari., da sottoporre preventivamente all’esame vincolante del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, teso a stabilire, tra l’altro, i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l’Associazione, a garantire loro la parità di trattamento, a stabilire le modalità di votazione ed il numero dei Comitati di Razza, a stabilire l’attribuzione dei voti in Assemblea, a stabilire le modalità per l’elezione dei membri del Comitato Direttivo, del Collegio dei Sindaci, ed in generale di tutti gli organi Associativi.

ART. 9 – Obblighi degli associati

  1. L’adesione all’Associazione comporta:
  1. l’osservanza delle norme statutarie, del regolamento associativo e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. l’astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli organi dell’Associazione;
  3. l’osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione.

ART. 10 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

  1. Sono soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e finalità, previa ammissione a socio, subordinata alla domanda in cui si esplicita l’impegno di attenersi al presente statuto e di osservare eventuali regolamenti deliberati dal Comitato Direttivo. Il CD cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che questi avranno versato la quota associativa annuale. Sull’eventuale reiezione di domande si esprime l’Assemblea.
  2. La qualifica di associato si perde:
  1. per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Comitato Direttivo dell’Associazione;
  2. per mancato versamento dei contributi/quote di cui all’art. 7, nei tempi previsti ai punti a) e b) dell’articolo stesso;
  3. per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni dell’Associazione;
  4. per la perdita di uno o più requisiti stabiliti per l’ammissione;

3. la perdita delle qualifica di associato sarà deliberata dal Comitato Direttivo nei casi di cui ai punti a) e d); dall’Assemblea Generale nei casi di cui ai punti b) e c). Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né alla restituzione di quote o contributi versati.

4. Il recesso dall’Associazione ha effetto:

– con lo scadere dell’anno solare nel quale è stata data la comunicazione di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti;

– con lo scadere dell’anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto b);

– immediatamente per i casi di cui ai punti c) e d).

Titolo III – degli organi

ART.11 – Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

Comitati di Razza;

  1. L’Assemblea dei soci;
  2. Il Comitato Direttivo
  3. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS);
  4. Il Presidente;
  5. Il Direttore;
  6. Il Collegio dei Sindaci;

ART. 12 – Comitato di Razza

  1. Gli allevatori soci esprimono la propria rappresentatività attraverso i Comitati di Razza.
  2. Allorché, in un determinato territorio, corrispondente ad una provincia, più province confinanti, DI una regione o più regioni, si supera il numero di 20 allevamenti iscritti all’Associazione, viene costituito un Comitato di Razza di carattere provinciale, interprovinciale, regionale o interregionale; detti Comitati sono unici per territorio.
  3. La costituzione di un Comitato di Razza è deliberata dal Comitato Direttivo dell’Associazione.
  4. I Comitati di Razza sono strumenti di rappresentanza dell’Associazione con compiti consultivi e promozionali; non hanno autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.
  5. All’assemblea dei Comitati di Razza partecipano gli allevatori i cui allevamenti ricadono nel territorio di pertinenza del Comitato stesso. Le assemblee dei Comitati di Razza sono convocate dal Presidente dell’Associazione RIS BUFALA, quando se ne riscontra la necessità, attraverso posta o altro mezzo idoneo.
  6. L’Assemblea dei Comitati di Razza, elegge, scegliendoli fra allevatori soci, i delegati a partecipare all’Assemblea Generale dell’Associazione, detti delegati restano in carica fino alla successiva Assemblea di Comitato.
  7. In occasione dell’Assemblea di Comitato ogni allevatore vota secondo le disposizioni previste dal “Regolamento associativo”. Dell’Assemblea di Comitato viene redatto apposito verbale, recante tra l’altro l’elenco nominativo degli allevatori delegati a partecipare all’Assemblea Generale dell’Associazione. Detto Verbale deve essere trasmesso entro 7 giorni al Comitato Direttivo dell’Associazione.
  8. I soci residenti in un territorio nel quale non è costituito un comitato di razza, possono esprimere la propria rappresentatività nell’ambito dell’Assemblea di un Comitato di razza geograficamente più vicino. A tal fine devono presentare una domanda a RIS BUFALA.
  9. Un comitato di razza può essere revocato con delibera motivata del CD.

ART. 13 – Assemblea Generale

  1. L’assemblea è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’associazione e all’attuazione delle decisioni da esse assunte provvede il Comitato Direttivo.
  2. L’Assemblea Generale è composta dai delegati dei Comitati di Razza provinciali, interprovinciali, regionali ed interregionali, previsti art. 12. A ciascun Comitato di Razza spetta un numero di delegati indicati nel Regolamento associativo.
  3. All’assemblea Generale partecipano inoltre, con voto consultivo:
  1. un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
  2. un rappresentante designato dal Ministero della salute;

4. L’attribuzione dei voti è disciplinata nel Regolamento associativo.

5. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non

può ricevere più di una delega.

ART. 14 – Quorum costitutivi deliberativi dell’Assemblea Generale

  1. L’Assemblea Generale, convocata in sessione ordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 16, comma 1, lettere da a) a g), è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei delegati aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
  2. L’Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 16, comma 1, lettere da h) a i) è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con almeno i due terzi dei delegati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
  3. L’Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 16, comma 1, lettera j) è validamente costituita, anche in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati, almeno i tre quarti dei Delegati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

ART. 15 – Svolgimento Assemblea Generale

  1. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, oppure dal socio più anziano tra quelli presenti.
  2. Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell’Associazione o, in sua assenza, persona designata dal Presidente.
  3. La nomina dei delegati portatori di voto in Assemblea Generale deve risultare dai verbali delle Assemblee dei Comitati di cui art. 12 comma 7.

All’Assemblea Generale partecipano inoltre, con voto consultivo:

  1. un rappresentante designato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del turismo;
  2. un rappresentante designato dal Ministero della Salute.

4. L’Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria ogni anno, di norma, entro il primo semestre; la convocazione può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre. L’Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente od il Comitato Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o del solo Presidente del Collegio dei sindaci o di almeno un quinto degli Associati.

5. La convocazione va fatta almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per l’adunanza a mezzo di comunicazione scritta od altro mezzo idoneo indirizzata ai singoli Delegati dei Comitati di Razza ed ai componenti del Collegio Sindacale. Su delibera del Comitato Direttivo l’Assemblea Generale può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio nazionale.

6. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica dello Statuto, l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle variazioni proposte. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 16 – Compiti Assemblea Generale dei Soci

  1. Spetta all’Assemblea Generale:
  1. eleggere il Comitato Direttivo ed i membri elettivi del Collegio Sindacale secondo il Regolamento associativo, da sottoporre preventivamente all’esame del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;
  2. approvare la relazione annuale del Comitato Direttivo, riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell’Associazione e il bilancio annuale d’esercizio ed il bilancio preventivo;
  3. deliberare in merito alle contribuzioni di cui all’art. 7;
  4. determinare, anche in forma forfettaria, le quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del Comitato Direttivo, della Giunta Esecutiva e del Collegio Sindacale;
  5. determinare l’emolumento annuale per il Presidente (se consentito dalla normativa) e per i membri del Collegio Sindacale;
  6. predisporre un regolamento interno teso, tra l’altro, a stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l’Associazione ed a garantire loro la parità di trattamento;
  7. deliberare, sentito parere vincolante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulle eventuali adesioni, scissioni, trasformazioni, vendite aziende o sedi, incorporazioni, acquisizioni o cessioni di partecipazioni aziendali, fusioni con altre organizzazioni;
  8. deliberare, in sede straordinaria e previo parere preventivo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, su eventuali modifiche del presente Statuto o Regolamento associativo;
  9. deliberare, in sede straordinaria e sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in merito allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell’Associazione, nonché in merito alla devoluzione del patrimonio sociale e designazione dei i liquidatori attribuendo loro i relativi poteri;
  10. promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato e delle leggi.

ART. 17 – Comitato Direttivo Composizione

1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero dispari di allevatori non inferiore a 7 e non

superiore a 11, eletti dall’assemblea dei soci. I membri del CD rimangono in carica 3 anni e sono

rieleggibili. Possono far parte del CD esclusivamente i soggetti di cui all’art. 5 lettere a) e b).

2. Partecipano inoltre alle sedute del CD, con voto consultivo:

  1. un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
  2. i membri del Collegio Sindacale;
  3. un socio fondatore scelto dal Comitato Direttivo uscente;
  4. persone di particolare competenza invitate dal Presidente.

3. I componenti del Comitato Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del

Comitato stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. In loro sostituzione subentrano i nuovi membri, scelti tra i non eletti, che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle più recenti elezioni e rimangono in carica fino allo scadere del Comitato. Nell’impossibilità di attuare tale modalità il CD non procederà a nessuna nomina fino alla successiva assemblea a cui spetterà eleggere il sostituto.

4. Per garantire il principio di rappresentatività territoriale dovrà essere riservato almeno un posto di Componente del Comitato Direttivo ad un socio del Nord Italia; almeno un posto ad un socio del Centro Italia ed almeno un posto ad un socio del Sud Italia.

5. Per rafforzare il principio di filiera è riservato un posto di componente in Comitato Direttivo, con carattere consultivo, nominato dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana ad ogni rinnovo elettivo.

6. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-presidente ed il Segretario che solitamente è il Direttore dell’Associazione. In caso di sua assenza o di impedimento le funzioni di segretario saranno svolte da un componente del medesimo Comitato designato dal Presidente.

ART. 18 – Comitato Direttivo Attribuzioni

1. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

  1. deliberare sull’ammissione dei soci a norma dell’art. 6;
  2. proporre all’Assemblea l’esclusione di soci a norma dell’art. 10;
  3. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale;
  4. deliberare sull’istituzione e sul funzionamento degli uffici dell’Associazione;
  5. determinare l’organico del personale ed il relativo trattamento economico;
  6. assumere e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno;
  7. nominare il Direttore, sulla base delle disposizioni contenute su apposito Regolamento associativo;
  8. nominare i responsabili in seno al Comitato Tecnico Scientifico;
  9. nominare i responsabili di commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  10. amministrare il patrimonio sociale;
  11. predisporre la relazione annuale riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
  12. predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
  13. deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
  14. nominare Commissioni di Studio per particolari problemi;
  15. deliberare vari programmi di iniziative da presentare alla Amministrazione Pubblica per ottenere contributi finanziari;
  16. istituire uffici distaccati;
  17. provvedere a depositare marchi stabilendo le norme per l’uso degli stessi e le relative sanzioni in caso di inadempienza nonché redigendone i relativi regolamenti;
  18. deliberare per l’adozione di modelli organizzativi atti a monitorare i rischi nell’ambiente lavorativo e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi del D.lgs 231/01;
  19. ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all’Assemblea Generale.

ART. 19 – Comitato Direttivo Convocazione Quorum

1. Il Comitato Direttivo è convocato almeno tre volte all’anno ed ogni qual volta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la Sede dell’Associazione, od anche in altre località, purché in territorio nazionale. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Direttivo si tengano in videoconferenza, a condizione che:

i. partecipanti possano essere identificati;

ii. il Presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svolgimento dell’adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

iii. sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Non è consentito il collegamento telefonico.

2. La convocazione del Comitato Direttivo è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera od altro mezzo idoneo riscontrabile, da inviarsi almeno tre giorni interi prima della riunione ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Sindaci, con l’indicazione della località della riunione, dell’ora e del giorno, nonché delle materie da trattare. Nei casi di urgenza è possibile prescindere da tale adempimento, mediante convocazione telefonica, mail, PEC od altri mezzi idonei, da effettuarsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

3. Esso è convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri o due Sindaci o il Presidente del Collegio Sindacale.

4. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto di voto.

5. Il Presidente dell’Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente.

6. Ogni componente eletto nel Comitato ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

7. I componenti del Comitato Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Comitato stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. In loro sostituzione subentrano i nuovi membri, scelti tra i non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle più recenti elezioni.

8. Dell’adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 20 – Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo tecnico consultivo come descritto nel Regolamento associativo.

ART. 21 – Presidente

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.
  2. Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l’attuazione delle delibere dell’Assemblea Generale e del Comitato Direttivo.
  3. Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere del CD e, in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza successiva.

ART. 22 – Direttore

  1. Il Direttore provvede all’organizzazione e direzione degli uffici della sede e degli eventuali uffici distaccati del cui funzionamento è responsabile.
  2. Su incarico del CD può svolgere anche funzioni di amministratore delegato per la gestione dell’Associazione o limitatamente a specifici progetti/azioni/programmi.
  3. Egli coordina i rapporti verso terzi, l’attività della struttura dell’Associazione per le delibere degli organi sociali, attuando le disposizioni date dal Presidente, al quale propone tutte le iniziative, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

ART. 23 – Collegio dei Sindaci

  1. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei membri effettivi è nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, gli altri due membri effettivi ed i due supplenti sono eletti dall’Assemblea anche tra persone estranee all’Associazione, secondo il Regolamento associativo. Il sindaco indicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è automaticamente nominato componente e Presidente del Collegio dei sindaci. Uno dei componenti eletti dall’Assemblea deve possedere i requisiti previsti all’art. 2397, comma secondo del Codice Civile.
  2. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  3. I supplenti subentrano agli effettivi, in ordine di anzianità, in caso di morte, rinuncia o decadenza di questi ultimi.
  4. Il Collegio dei Sindaci esercita su tutti i compiti attribuitigli per legge, controlla i dati col bilancio consuntivo dell’Associazione, verifica la regolarità e la legalità degli atti amministrativi e delle operazioni condotte, l’esattezza delle relative scritture contabili ed in generale vigila sull’andamento dell’amministrazione, con la facoltà, di prendere in esame tutti gli atti ed i documenti necessari per l’espletamento del suo compito. Deve inoltre compiere la verifica dell’esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l’Associazione e deve accertare annualmente l’effettiva consistenza dei beni di proprietà dell’Associazione vistando il relativo inventario. Dell’esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro custodito presso l’Associazione.
  5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
  6. Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato
  7. Direttivo alle quali deve essere invitato.
  8. Esso si riunisce invitato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno nonché qualora lo richieda anche un solo sindaco.
  9. Il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale riguardante il programma delle attività da svolgere per realizzare le finalità dell’Associazione devono essere presentati al Collegio almeno un mese prima della convocazione della Assemblea per la compilazione della relazione.
  10. Il regolamento associativo deve contenere apposito articolo che istituisca e disciplini il Collegio sindacale (Organo di Controllo) in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, in riferimento all’articolo 2399 c.c. ed altre cause di ineleggibilità.

Titolo IV del Patrimonio

ART. 24 – Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dai contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione in base all’art. 7, comma 1, lettera a);
  2. dalle eccedenze attive della gestione annuale, che l’Assemblea Generale destinerà alla costituzione della riserva;
  3. dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell’Associazione;
  4. da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, Enti Pubblici e da privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività.

2. Per i beni costituenti il Patrimonio Sociale viene tenuto inventario.

ART. 25 – Fondo di Esercizio

1. Il fondo di esercizio è costituito:

  1. dai contributi/quote degli associati (in base all’art. 7 comma 1, lettere b) e c);
  2. dai residui attivi derivati dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati a particolari iniziative e forme di attività;
  3. dagli interessi del patrimonio;
  4. altri proventi.

ART. 26 – Esercizio Sociale

  1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Comitato Direttivo presenta il Bilancio, chiuso al 31 dicembre, all’Assemblea Generale per l’approvazione, secondo quanto stabilito dagli artt. 15 e 16; in detta occasione sono altresì presentate le relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci. La presentazione del Bilancio può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
  3. Per la natura e le finalità dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.
  4. Il bilancio consuntivo approvato verrà archiviato presso la sede dell’associazione affinché tutti i soci possono prenderne visione.

Titolo V – Disposizioni Generali

ART. 27 – Scioglimento

  1. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e il Collegio sindacale, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ART. 28 – Clausola Compromissoria

  1. Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci e tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
  2. L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

ART. 29 – Foro Competente

  1. In caso di controversie è competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

ART. 30 – Rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto in materia di attribuzioni e compiti dell’Assemblea e del Comitato direttivo, si applicano le norme del Codice Civile.